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ART. 1 E' costituita una Cooperativa a Responsabilità Limitata denominata "Cooperativa
Artigiana di Garanzia Giordano Kuferle, Società Cooperativa a Responsabilità
Limitata". La Cooperativa ha la sua sede in Ascoli Piceno – Via del
Commercio, 70. La Cooperativa può istituire e/o sopprimere sedi secondarie,
filiali, succursali, agenzie, rappresentanze ed uffici amministrativi nell'ambito
del territorio nazionale e stabilire che la direzione della società sia
posta in luogo diverso da quello della sede legale.
ART. 2 La Cooperativa, che è basata sui
principi della mutualità e non ha fine di lucro, si propone di
prestare garanzie collettive per favorire la concessione di finanziamenti
da parte di aziende e di istituti di credito, di società finanziarie,
di società di locazione finanziaria, di società di cessione
di crediti di imprese e di enti parabancari, alle imprese e/o forme associative
di cui all'art.8 del presente Statuto.
La Cooperativa ha come ulteriore scopo in quanto connesso e complementare
all' attività di prestazione di garanzia, lo svolgimento di un'attività
di informazione, di consulenza e di assistenza alle imprese associate
per il reperimento ed il migliore utilizzo delle fonti finanziarie, nonché
la prestazione di servizi per il miglioramento della gestione finanziaria
delle stesse imprese e/o forme associative di cui all'art.8 del presente
Statuto.
La Cooperativa può, inoltre, assistere i Soci nella formulazione
e documentazione delle richieste di credito di qualsiasi forma e tipo
nonché svolgere attività di formazione professionale.
La Cooperativa potrà inoltre:
• essere depositaria ed incaricata della gestione di fondi istituiti
per legge e destinati ad abbattere i tassi di interesse per le imprese
associate nonché per il miglioramento della gestione e della struttura
finanziaria delle stesse;
• assumere partecipazioni ed interessenze, anche nella fase di costituzione,
in società od enti, pure in forma mista pubblico – privato;
• promuovere ed aderire ad iniziative consortili provinciali, regionali
e nazionali tendenti a coordinare e potenziare le attività delle
Cooperative di Garanzia ed a sollecitare interventi legislativi in materia;
• aderire ad Associazioni di Categoria per la tutela e lo sviluppo dell’attività
propria e dei propri Soci;
• compiere ogni atto di natura mobiliare, immobiliare, commerciale e finanziaria
necessario ed utile alla realizzazione degli scopi sociali e comunque
attinente direttamente ed indirettamente ai medesimi;
• compiere ogni altro atto giuridico, sia di carattere privato che pubblico,
per il conseguimento delle finalità di cui sopra.
ART. 3 La durata della Cooperativa ha termine al 31 dicembre 2050.
Con delibera dell'Assemblea Straordinaria, da prendersi nelle forme di legge,
la Cooperativa potrà essere sciolta prima del termine sopra indicato, od
il termine di durata prorogato. Limitano la durata le cause di scioglimento previste
dalla legge.
TITOLO 2
PATRIMONIO SOCIALE
ART. 4 Il patrimonio della Cooperativa è costituito:
a) dal Capitale Sociale formato dalle quote, dell’importo di € 5,16
ciascuna, versate dai Soci, nonché dagli aumenti gratuiti dello stesso,
effettuati con quote di utili nei limiti stabiliti dalla legge;
b) dal fondo sovrapprezzo;
c) dalle riserva legale;
d) dalle altre riserve;
e) da un fondo formato da eventuali contributi della Unione Europea e da Enti
internazionali, dello Stato e della Regione o di altri soggetti pubblici e privati;
f) dalla riserva fondo rischi indisponibile, eventualmente costituito ed alimentato
a fronte dei rischi su garanzie.
Il patrimonio di cui sopra deve essere destinato unicamente alle prestazioni di
garanzia rivolte al raggiungimento degli scopi sociali di cui al primo comma dell'
art. 2.
Alle spese di gestione della Cooperativa si provvede con le somme provenienti
da quanto previsto dall' art.22 del presente Statuto, dai proventi derivanti dalle
varie attività previste dall'art.2, nonché dai redditi patrimoniali
e finanziari della Cooperativa stessa e dai contributi appositamente erogati per
le spese di gestione della Cooperativa da Enti, Associazioni o privati ai sensi
dell'art.35 lettera a) del presente Statuto.
ART. 5 La Cooperativa risponde con il suo patrimonio per le obbligazioni sociali.
Nel caso di liquidazione coatta amministrativa o di fallimento della Cooperativa,
inoltre, ciascun Socio risponde sussidiariamente e solidalmente in misura pari
al valore delle quote sottoscritte, a norma dell'art. 2541 del Codice Civile.
ART. 6 Le quote sociali sono nominative.
Ciascuna quota deve essere intestata a un solo nome, non è frazionabile
e non può essere ceduta ad un terzo che non sia Socio della Cooperativa.
Le quote possono essere trasferite per successione con effetto verso la Società,
soltanto se l'erede sia Socio o, avendo i requisiti di cui agli artt. 8 e 9, sia
ammesso in qualità di Socio.
Le quote non possono essere sottoposte a pegno o vincolo di qualsiasi natura,
né possono essere acquistate dalla Cooperativa, alla quale è, inoltre,
vietato di fare anticipazioni sulle quote versate se non per gravi e giustificati
motivi.
Le quote detenute da Soci Sovventori sono liberamente trasferibili ai sensi dell’art.4
della legge 59/92.
TITOLO 3
SOCI
ART. 7 Il numero dei Soci è illimitato.
ART. 8 Può far parte della Cooperativa:
- l'impresa artigiana iscritta nell'Albo previsto dalla legge 8 Agosto 1985, n.443
e successive future modificazioni;
- le forme associative così come individuate dai commi 3 e 4 dell'articolo
6 della medesima legge;
- le imprese commerciali e le piccole e medie imprese così come definite
dal Decreto del Ministero dell’Industria del 01/06/1993 e come classificate
dal C.I.P.I. nella percentuale massima stabilita dall’art.6 della legge
n.443/85.
Tali imprese e/o consorzi o cooperative di imprese debbono aver sede nel territorio
nazionale. Inoltre non debbono avere in corso procedure per concordato preventivo
o per fallimento, né essere state dichiarate fallite e purché il
titolare non abbia riportato condanna ad una pena che comporti l'interdizione
anche temporanea dai Pubblici Uffici.
Possono essere ammessi anche Soci Sovventori che intendano apportare capitale
per lo svolgimento dell’attività della Cooperativa ai sensi dell’art.4
della legge n.59/92 .
Può far parte della Cooperativa chi è Socio di altra società
di garanzia pur con le limitazioni di legge.
Non possono essere ammessi come Soci le persone fisiche e giuridiche espulse da
altre società di garanzia.
ART. 9 L'ammissione dei Soci è fatta con deliberazione del Consiglio di Amministrazione,
su domanda scritta degli interessati ed è annotata, a cura del Consiglio
stesso, nel libro dei Soci.
I Soci sono obbligati:
- al versamento di una tassa di ammissione e/o di un sovrapprezzo quote, di eventuali
diritti di segreteria e di altri contributi per l’opera di consulenza nelle
misure e nei modi determinati dal Consiglio di Amministrazione;
- alla sottoscrizione ed al versamento di almeno una quota sociale, il cui importo
non potrà mai essere inferiore a € 5,16 (cinque/16) ne superiore al
limite massimo fissato dalla legge.
Il Consiglio di Amministrazione, accertata l’esistenza dei requisiti richiesti
dalla legge e dal presente Statuto e l’inesistenza di cause di incompatibilità,
delibera in merito alla domanda, senza obbligo di presentare il motivo dell’eventuale
rifiuto.
Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di richiedere ai Soci il versamento
di quote sociali aggiuntive o di un deposito cauzionale aggiuntivo, in modo che
vi sia proporzione tra l’importo versato dal Socio ed il finanziamento richiesto
dallo stesso alla Cooperativa.
ART 10 Possono essere ammessi alla Cooperativa in qualità di Soci Sovventori,
ai sensi dell’art.4 Legge 31/01/92 n°59, solamente persone giuridiche,
enti ed associazioni, banche e fondazioni bancarie.
La quota del Socio Sovventore è di € 516,00 (cinquecentosedici/00).
Ogni Socio Sovventore deve sottoscrivere almeno cinque quote.
I Soci Sovventori devono sottostare alle disposizioni statutarie relative ai Soci
Ordinari, con eccezione per quanto concerne:
- i requisiti di ammissione di cui al precedente art.8;
- le disposizioni in materia di recesso ed esclusione di cui al successivo art.12.
ART. 11 Il Socio è tenuto ad osservare lo Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni
sociali ed a favorire in ogni modo gli interessi della Cooperativa.
ART. 12 La qualità di Socio si perde per recesso, decadenza, esclusione per causa
di morte e per scioglimento o messa in liquidazione se persona giuridica; essa
deve essere annotata, a cura del Consiglio di Amministrazione, nel libro dei Soci.
Il recesso è ammesso per i Soci in regola con gli impegni sociali e, fatti
salvi i diritti di cui all’art.2437 terzo comma del Codici Civile, deve
essere motivato. Avviene su domanda del Socio inviata con raccomandata al Consiglio
di Amministrazione, il quale deve deliberare in merito entro tre mesi dalla data
della presentazione della richiesta.
La decadenza è deliberata dal Consiglio di Amministrazione nel caso in
cui il Socio:
- perda i requisiti per l’ammissione ai sensi dell’art.8 del presente
Statuto sociale;
- trasferisca la propria sede fuori dall’ambito territoriale operativo della
Cooperativa.
Nei casi di decadenza continuano ad operare, fino alla loro estinzione, le garanzie
prestate dalla Cooperativa.
L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei
confronti del Socio:
a) che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, dei regolamenti sociali,
delle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Sociali;
b) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle quote
sociali sottoscritte e nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo
verso la Cooperativa;
c) che si sia reso insolvente per debiti garantiti dalla Cooperativa o per inadempienza
di altre obbligazioni assunte verso la Cooperativa;
d) che, ai sensi dell’art.2043 del Codice Civile, cagiona alla Cooperativa
con fatti dolosi o colposi un danno ingiusto;
e) in caso di fallimento del Socio o della di lui condanna per reato pronunziata
da sentenza passata in giudicato;
f) che, in caso di Socio non persona fisica, sia stata avviata procedura fallimentare
o una qualsiasi procedura concorsuale.
ART. 13 Le deliberazioni prese dal Consiglio di Amministrazione a norma dell'articolo
precedente, escluso il recesso, debbono essere comunicate all'interessato mediante
lettera raccomandata.
Il Socio può proporre opposizione davanti al Tribunale a norma dell'art.
2527 del Codice Civile, soltanto dopo aver prodotto ricorso al Collegio dei Probiviri
avverso la deliberazione di esclusione comunicatagli dal Consiglio di Amministrazione
e non oltre 30 (trenta) giorni dalla comunicazione della decisione del ricorso.
Il ricorso ai Probiviri ha effetto sospensivo.
Il Collegio dei Probiviri, entro 45 (quarantacinque) giorni dalla ricezione del
ricorso deve comunicare all'interessato la propria decisione.

ART. 14 Il Socio recesso, decaduto e gli eredi del Socio defunto , hanno diritto alla
liquidazione delle quote sottoscritte e versate. Comunque sia, il diritto alla
liquidazione della quota viene esercitato attraverso la presentazione della domanda
di rimborso e, nei casi di decadenza e morte la domanda deve essere presentata
entro un anno dall’evento pena la decadenza del diritto di rimborso. Lo
scioglimento del vincolo sociale, per una delle cause sopra indicate, eccetto
per il recesso, avrà effetto con la sua annotazione, a cura del Consiglio
di Amministrazione, nel libro Soci. Nel caso di esclusione, invece, la Cooperativa
liquiderà al Socio il 50% delle quote sottoscritte e versate mentre accantonerà
ai fondi di riserva di cui all’art.4 lett. d) la restante quota del 50%.
ART. 15 Il pagamento deve essere effettuato per i casi di recesso ed esclusione, entro
sei mesi dall'approvazione del Bilancio relativo all'esercizio in cui si scioglie,
nei confronti del Socio, il rapporto sociale, ed entro due mesi per i casi di
decadenza e morte.
Il Consiglio di Amministrazione deve rimandare, ma non oltre il termine di due
anni previsto dall’art.17, i pagamenti di cui al comma precedente ove, alla
fine dell’esercizio, accerti che i pagamenti stessi provocherebbero una
diminuzione superiore al 20%, rispetto all’esercizio precedente, della consistenza
complessiva del patrimonio sociale.
ART. 16 Il Socio che ha ottenuto garanzie dalla Cooperativa, non ha, quali siano le circostanze
di cui agli artt. 12 e 15, diritto alla liquidazione delle proprie quote e/o del
deposito cauzionale prima di aver adempiuto a tutti gli impegni.
ART. 17 Il Socio, che cessa di far parte della Cooperativa, è responsabile verso
i terzi, nei limiti della responsabilità sussidiaria stabilita dall'art.5,
per le obbligazioni assunte dalla Cooperativa sino al giorno in cui la cessazione
della qualità di Socio si è verificata e ne risponde, ai sensi dell'art.2530
del Codice Civile, fino al termine di due anni dal giorno in cui si è verificata
la perdita della qualità di Socio.
TITOLO 4
OPERAZIONI
ART. 18 La Cooperativa può compiere soltanto le operazioni per il raggiungimento
degli scopi di cui all'art.2.
ART. 19 Il Socio può ottenere dalla Cooperativa prestazioni di garanzia sin dal
momento della sua iscrizione nel Libro dei Soci.
ART. 20 Le prestazioni di garanzia possono essere, di massima, proporzionali alle quote
o al deposito cauzionale versato da ciascun Socio. Tuttavia, nel deliberarne la
concessione si dovrà tener conto:
1) della situazione patrimoniale, anche extra aziendale, del titolare dell'impresa
richiedente e delle prospettive in termini di reddito dell'impresa stessa;
2) - della durata e natura dei crediti richiesti e delle garanzie che il Socio
offre;
3) - dell'esposizione complessiva della Cooperativa per garanzie già prestate
e delle richieste in corso d'istruzione.
ART. 21 La Cooperativa può stipulare convenzioni con una o più aziende di
credito e con altri enti finanziari e non, per la concessione, ai propri Soci,
di crediti per i quali essa rilascia prestazioni di garanzia, per un importo massimo
complessivo secondo il rapporto fissato dalle norme vigenti, nazionali e regionali
o dagli organi della Cooperativa, anche con specifiche e particolari convenzioni
con gli istituti di credito autorizzati, calcolato sulla base del patrimonio sociale,
risultante dall'ultimo Bilancio approvato. Tale rapporto può essere concordato
in cifre più elevate con la banca se la Cooperativa è assistita
da garanzia sussidiaria per la parziale copertura delle perdite.
ART. 22 Il Consiglio di Amministrazione può deliberare che ciascun Socio, all'atto
in cui chiede alla Cooperativa una prestazione di assistenza e/o di garanzia,
versi un diritto fisso di segreteria a copertura delle spese necessarie all'istruttoria.
Inoltre, il Socio che abbia ottenuto il prestito richiesto è tenuto al
pagamento di una commissione per la garanzia prestata rapportata all’importo
ed alla durata della garanzia ottenuta la cui misura sarà deliberata annualmente
dal Consiglio di Amministrazione.
Il Consiglio di Amministrazione può infine deliberare, qualora ne ravvisasse
la necessità, che ciascun Socio paghi annualmente un contributo associativo
non superiore a € 100, per concorrere alle spese di struttura della Cooperativa.
TITOLO 5
ORGANI SOCIALI
ASSEMBLEA
ART. 23 Assemblea Hanno diritto di voto nell'Assemblea i Soci iscritti nel Libro Soci da almeno
tre mesi.
Il Socio può farsi rappresentare mediante delega scritta da un altro Socio
non amministratore e non dipendente dalla Società.
Ogni Socio ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della quota posseduta,
e non può esercitare il voto per più di cinque deleghe.
ART. 24 L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, viene convocata mediante avviso,
che deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo dell'adunanza,
essere affisso, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza,
in modo visibile nella sede legale e presso ogni altra sede secondaria, ed essere
inviato o recapitato, entro lo stesso termine ai Soci.
Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, potranno essere tenute anche in
luogo diverso della sede sociale ma, comunque, nel territorio della Regione Marche.
ART. 25 L'Assemblea ordinaria è convocata dal Consiglio di Amministrazione ogni
anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale. E’
facoltà del Consiglio di Amministrazione di convocare l’Assemblea
Ordinaria per approvare il bilancio entro il sesto mese successivo alla chiusura
dell’esercizio sociale.
Essa ha i seguenti compiti:
a) discutere ed approvare il Bilancio;
b) eleggere il Presidente della Cooperativa, gli altri Membri del Consiglio di
Amministrazione, i Sindaci, i Probiviri;
c) prendere atto delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e fissare
le direttive di massima per il Consiglio stesso;
d) deliberare sulla responsabilità degli Amministratori;
e) determinare la misura dei compensi da corrispondere al Presidente ed al o ai
Vicepresidenti e di gettoni di presenza per i membri del Consiglio e dei Sindaci;
f) trattare tutti gli argomenti di sua competenza per Statuto e norma di legge;
L'ordine del giorno dell'Assemblea è fissato dal Consiglio di Amministrazione.
I Soci possono farvi iscrivere la trattazione di altri determinati argomenti,
purché la richiesta sia presentata per iscritto da almeno un quinto dei
Soci aventi diritto al voto e non oltre il decimo giorno da quello in cui ha avuto
inizio la pubblicazione dell'ordine del giorno.
L'Assemblea straordinaria è convocata dal Consiglio di Amministrazione
per deliberare sulle modifiche dello Statuto, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori.
ART. 26 L'Assemblea è presieduta dal Presidente, o in sua assenza, da un Vice Presidente.
Il Presidente sceglie, con l'approvazione dell'Assemblea, fra i Soci presenti,
due scrutatori.
In caso di Assemblea ordinaria lo stesso Presidente deve farsi assistere da un
Segretario, designato dagli intervenuti, incaricato di redigere il verbale, mentre
in caso di Assemblea straordinaria il verbale deve essere redatto da un Notaio.
ART. 27 Le Assemblee ordinarie possono validamente deliberare, in prima convocazione,
quando siano presenti o rappresentati almeno la metà dei Soci con diritto
a voto, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Soci intervenuti
o rappresentati. La seconda convocazione non può avere luogo nel medesimo
giorno fissato per la prima.
Le votazioni per le nomine alle cariche sociali hanno luogo a scrutinio segreto;
le votazioni sugli argomenti posti all'ordine del giorno si fanno per alzata di
mano.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei Soci presenti e
rappresentati; in caso di parità di voti, la proposta messa in votazione
si intende respinta.
Per l'elezione alle cariche sociali, a parità di voti, è eletto
il più anziano di età.
ART. 28 La Assemblee straordinarie possono validamente deliberare quando siano presenti
o rappresentati in prima convocazione - almeno un quarto dei Soci con diritto
di voto ed in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti
o rappresentati.
Per le deliberazioni occorre il voto favorevole della maggioranza dei votanti.
Per deliberare lo scioglimento anticipato della Cooperativa, è necessario
sia in prima che in seconda convocazione, il voto favorevole di almeno un sesto
di tutti i Soci aventi diritto di voto.
I Soci sovventori hanno diritto ad un solo voto qualunque sia il numero delle
quote detenute. I voti attribuiti ai Soci sovventori non possono superare un terzo
dei voti spettanti a tutti i Soci ai sensi dell’art.4 della legge n.59/92.
ART. 29 Le deliberazioni adottate dall' Assemblea ordinaria debbono essere riportate in
processi verbali firmati dal Presidente, dal Segretario e da due scrutatori.
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
ART. 30 L'amministrazione è affidata
al Consiglio, composto da cinque a nove membri eletti dall'Assemblea tra
i Soci iscritti alla Cooperativa da almeno un anno.
Con il versamento di un contributo da parte della Regione entrano di diritto a
far parte del Consiglio di Amministrazione, due componenti nominati dalla Regione
stessa.
Può, inoltre, far parte del Consiglio un rappresentante di ciascun Ente
pubblico che partecipi alla costituzione del patrimonio sociale nella misura di
almeno un quarto del capitale versato dai Soci.
In ogni caso la nomina della maggioranza degli amministratori e dei sindaci è
riservata all' Assemblea dei Soci, ai sensi dell' art.2535 del Codice Civile.
Possono essere nominati amministratori anche i Soci sovventori quali mandatari
di persone giuridiche o mandatari di Enti pubblici, tuttavia la maggioranza degli
amministratori deve essere costituita da Soci non sovventori.
I membri elettivi del Consiglio durano in carica tre anni e possono essere rieletti
una o più volte per un uguale periodo.
Il Presidente viene eletto dall'Assemblea fra i membri elettivi del Consiglio.
Uno o due Vicepresidenti vengono nominati dal Consiglio, su proposta del Presidente,
nella prima riunione seguente alla elezione del Consiglio stesso. Su proposta
del Presidente il Consiglio può inoltre nominare uno o più Consiglieri
delegati determinandone i poteri e gli emolumenti sentito il parere del Collegio
Sindacale (art.2389 C.C.).
Gli amministratori sono esonerati dal prestare cauzione, salvo che l'Assemblea
non disponga diversamente per i membri eletti.
Non possono far parte del Consiglio di Amministrazione componenti fra loro parenti
o affini al terzo grado incluso.
ART. 31 Il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto delle disposizioni di legge e di
statuto, può delegare alcune delle proprie attribuzioni ad un Comitato
Esecutivo composto dal Presidente e da altri consiglieri in modo che il numero
massimo totale dei membri del Comitato risulti inferiore alla metà del
numero dei Consiglieri.
Il Consiglio all’atto della nomina, determina le modalità di funzionamento
del Comitato, di cui dovranno essere previste in linea di principio, riunioni
con cadenza almeno quindicinale. Alle riunioni partecipa con voto consultivo il
Direttore di cui all’art. 41 del presente Statuto.
ART. 32 Gli amministratori devono astenersi dal votare per le deliberazioni riguardanti
operazioni nelle quali siano personalmente interessati o lo siano parenti o affini
sino al terzo grado.
ART. 33 Il Consiglio di Amministrazione si aduna in seduta ordinaria una o più
volte al mese e in seduta straordinaria quando il Presidente, o in sua assenza
un Vice Presidente lo ritenga opportuno, oppure ne facciano richiesta almeno un
terzo dei Consiglieri e Sindaci.
L'avviso di convocazione deve essere recapitato, salvo casi di urgenza, tre giorni
prima al domicilio di ciascun Consigliere. In caso di urgenza, la convocazione
può avvenire anche telefonicamente.
L'avviso di convocazione deve altresì essere recapitato nella forma e negli
stessi termini ai Sindaci effettivi.
Alle sedute del Consiglio e del Comitato Esecutivo partecipano, il Direttore e/o
dipendenti dallo stesso indicati.
ART. 34 Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza assoluta e di voti dei
presenti; in caso di parità, prevale il voto di chi presiede. Per la validità
delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza effettiva della maggioranza
dei componenti, non ammettendosi deleghe.

ART. 35 Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri e le attribuzioni per la gestione
della Cooperativa che non sono riservate per legge o per Statuto all'Assemblea
dei Soci.
Spetta, tra l'altro, al Consiglio di:
a) accettare donazioni, lasciti, elargizioni di Associazioni o privati, contributi
dello Stato e degli altri Enti Pubblici per la costituzione del fondo di riserva
o per fronteggiare spese di amministrazione, sempre che non sia necessaria una
modifica dello Statuto;
b) chiedere l'autorizzazione della Regione ove l'accettazione di contributi di
Enti pubblici o di privati comporti la modifica di norme dello Statuto;
c) stipulare e dare esecuzione alle convenzioni con le aziende di credito e con
altri Enti;
d) compilare il Bilancio annuale, corredandolo con una relazione sull'andamento
della gestione che deve indicare, tra l'altro, specificatamente i criteri seguiti
per il conseguimento degli scopi statutari, in conformità con il carattere
cooperativo della società e curarne la presentazione all'Assemblea ordinaria
per averne l'approvazione, proponendo un programma di massima per l'esercizio
in corso;
e) autorizzare il Presidente alle spese necessarie per il normale funzionamento
della Cooperativa;
f) autorizzare il Presidente a svolgere tutte le azioni occorrenti per la tutela
dei diritti della Cooperativa;
g) acquistare beni immobili limitatamente a quanto previsto dall’art.2,
concedere ipoteche e consentire la cancellazione delle stesse nonché di
ogni altra iscrizione o trascrizione pregiudizievole effettuata a favore della
Società.
ART. 36 Il Presidente ha la rappresentanza legale della Cooperativa e dà esecuzione
alle deliberazioni del Consiglio, vigila sulla conservazione e tenuta dei libri
prescritti, impartisce direttive ad un Consigliere all'uopo designato dal Consiglio
di Amministrazione o al Direttore eventualmente nominato dal Consiglio, e vigila
per accertarsi che il Comitato esecutivo o il Direttore operino in conformità
agli interessi della Cooperativa.
Il Presidente, in caso di dimissioni, assenza o impedimento è sostituito
dal Vice Presidente più anziano che, a sua volta, può essere sostituito
per gli stessi motivi, dal Consigliere più anziano.
ART. 37 Collegio dei Sindaci. La carica di Amministratore è gratuita. Tuttavia può essere prevista
la corresponsione di un compenso mensile, deliberato annualmente dall’assemblea,
a favore del Presidente e dei VicePresidenti per l’assolvimento delle loro
funzioni e per i particolari compiti a carattere continuativo loro affidato. Ai
componenti del Consiglio di Amministrazione ed ai Sindaci spetta un gettone di
presenza che verrà stabilito annualmente dall’ Assemblea, oltre al
rimborso delle spese sostenuto nell’esercizio delle loro funzioni.
COLLEGIO DEI SINDACI
ART. 38 Il Collegio Sindacale si compone di tre Sindaci effettivi, di cui uno che ne assume
la presidenza, nominato dalla Regione e di due supplenti.
I Sindaci durano in carica tre anni e possono essere scelti anche tra i non Soci.
ART. 39 Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni trimestre; il Sindaco che, senza
giustificato motivo, non partecipi durante un esercizio a due riunioni del Collegio,
decade dalla carica.
Gli accertamenti, i rilievi e le deliberazioni dei sindaci devono essere registrati
in un apposito libro.
Il Collegio deve, tra l'altro, redigere la relazione all' Assemblea di Bilancio,
indicando specificatamente i criteri seguiti dagli Amministratori nella gestione
sociale per il conseguimento degli scopi statutari in conformità con il
carattere cooperativo della società.
ART. 40 Non sono eleggibili alla carica di Sindaci, o, se eletti, decadono dall'Ufficio,
i parenti e gli affini degli Amministratori sino al quarto grado e coloro che
hanno nella Società un rapporto continuativo di prestazione di opera retribuita.
DIREZIONE
ART. 41 La direzione della Cooperativa e l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio
di Amministrazione possono essere affidate ad un Direttore con le facoltà,
le attribuzioni ed i poteri determinati dal Consiglio stesso.
La nomina eventuale del Direttore, come pure la revoca, è deliberata dal
Consiglio di Amministrazione.
COLLEGIO DEI PROBIVIRI
ART. 42 Il Collegio dei Probiviri si compone di tre membri effettivi e di due supplenti
eletti dall' Assemblea, che ne designa il Presidente. I Probiviri durano in carica
non oltre tre anni e sono rieleggibili.
Le prestazioni dei Probiviri non danno diritto a remunerazione.
ART. 43 La Cooperativa ed i Soci debbono rimettere al Collegio dei Probiviri la risoluzione
di tutte le controversie ed in particolare di quelle relative all'ammissione,
al recesso, alla decadenza ed alla esclusione dei Soci.
Al Collegio dei Probiviri possono ricorrere anche coloro che, avendo presentato
domanda di ammissione a Socio, non siano stati ammessi dal Consiglio di Amministrazione.
Il ricorso ai Probiviri deve essere proposto, a pena di decadenza, nel termine
di 30 giorni dalla comunicazione o dalla conoscenza dell'atto che determina la
controversia.
I Probiviri decidono quali arbitri amichevoli compositori.
La loro decisione deve essere emessa per iscritto nel termine di un mese dal giorno
in cui la vertenza è stata portata a conoscenza del Presidente del Collegio
dei Probiviri e comunicata dal Presidente stesso della Cooperativa e al Socio,
non oltre 15 giorni dalla data in cui è stata adottata.
TITOLO 6
BILANCIO
ART. 44 Il Bilancio, comprendente l'esercizio finanziario che va dal 1 gennaio al 31 dicembre
di ogni anno, deve essere comunicato dagli Amministratori al Collegio Sindacale,
con la relazione ed i documenti giustificativi, almeno 30 giorni prima di quello
fissato per l'Assemblea che deve discuterlo.
Il Bilancio deve essere accompagnato da una relazione nella quale, in particolare,
sono indicati i criteri seguiti dal Consiglio di Amministrazione per il conseguimento
degli scopi statutari, in conformità con il carattere cooperativo della
società.
Il Bilancio deve restare depositato in copia, insieme con le relazioni degli Amministratori
e dei Sindaci, nella sede della Società durante i quindici giorni che precedono
l'Assemblea e finché sia approvato, perché i Soci possano prenderne
visione.
ART. 45 L'Assemblea che approva il Bilancio delibera sulla distribuzione degli utili netti
destinandoli:
1) nella misura del 50% al fondo di riserva legale;
2) nella misura del 3% al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della
cooperazione, con le modalità previste dalla legge;
3) ad aumento gratuito del capitale sociale nella misura che verrà stabilita
dall'Assemblea, purché nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale
generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, calcolati
dall'Istat, per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio in cui gli utili
stessi sono stati prodotti;
4) al fondo di cui alla lettera d) dell'art.4.
E’ vietata comunque la distribuzione delle riserve ai Soci.
Le perdite di esercizio invece vanno imputate al fondo di riserva di cui alle
lettere c) e d) del precedente art.4. In caso di esaurimento delle riserve, secondo
le modalità previste nel comma precedente, le perdite dovranno essere imputate
alle somme del fondo di cui alla lettera e) del precedente art.4 , successivamente
al fondo di cui alla lettera b) dell’art.4 e quindi al capitale sociale.
ART. 46 In caso di scioglimento della Società, la somma che risulta disponibile
alla fine della liquidazione, dopo il pagamento di tutte le passività,
dovrà essere devoluta, dedotte soltanto le quote sociali in misura non
superiore all'importo versato, al fondo mutualistico di promozione e sviluppo
della cooperazione di cui all'art.11 della legge 31 Gennaio 1992 n.59.
La Regione, alla quale i liquidatori dovranno, in ogni caso, notificare i motivi
e le cause dello scioglimento, avrà facoltà di disporre la destinazione
della somma predetta.
In caso di controversia decide il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale,
d'intesa con quelli per le Finanze e per il Tesoro, udita la Commissione Centrale
per le Cooperative.
ART. 47 Per quanto non contemplato dal presente Statuto valgono le vigenti disposizioni
di legge.
ART. 48Le eventuali modifiche al presente Statuto devono essere preventivamente approvate
dalla Regione Marche.
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